Art. 1
Attribuzione del classamento agli immobili
per i quali sussistono i requisiti di ruralita'
1. Sono attribuite le categorie catastali A/6 e D/10, rispettivamente, alle unita' immobiliari ad uso abitativo e a quelle strumentali all'attivita' agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. Viene istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unita' immobiliari ad uso abitativo, di cui al comma 1, censite nella categoria A/6.
3. La rendita catastale per le unita' immobiliari strumentali all'attivita' agricola, censite nella categoria D/10, e' determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.
Art. 2
Presentazione delle domande di variazione,
delle dichiarazioni in catasto e delle autocertificazioni
1. Per i fabbricati gia' censiti nel catasto edilizio urbano, la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 alle unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralita', prevista dall'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono redatte in conformita' ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto. La predetta documentazione e' presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2011 con le modalita' stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia, pubblicato sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, sono approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
2. La domanda di variazione di cui al comma 1 e' presentata ai fini dell'attribuzione della categoria A/6, classe «R», alle unita' immobiliari urbane ad uso abitativo gia' censite, ivi comprese quelle gia' classificate in categoria A/6, nonche' dell'attribuzione della categoria D/10 alle unita' immobiliari urbane strumentali all'attivita' agricola, gia' censite in categoria diversa.
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.
4. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unita' immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralita' di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, sono dichiarati in catasto secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando un'autocertificazione redatta in conformita' ai modelli di cui al comma 1.
5. Per le unita' immobiliari che perdono i requisiti di ruralita', permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.
Art. 3
Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
1. La domanda di variazione di cui all'art. 2, comma 1, e' sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarita' di diritti reali sull'immobile.
2. L'autocertificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sottoscritta dal richiedente, con le modalita' previste dall'art. 38 dello stesso decreto.
Art. 4
Verifica della sussistenza dei requisiti di ruralita'
1. E' attribuita all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralita', finalizzata alla convalida delle autocertificazioni, nonche' al riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale A/6, classe «R», o D/10.
2. Il predetto Ufficio acquisisce, senza oneri, le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralita' e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.
3. Al fine di agevolare le attivita' di verifica di cui al comma 2-ter dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l'Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima agenzia, le domande di variazione presentate ai sensi dell'art. 2.
4. Le informazioni necessarie alla verifica, reperibili sul territorio, ivi comprese quelle relative all'utilizzo, anche temporaneo, dell'immobile, sono rese disponibili dai comuni all'Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 3.
Art. 5
Aggiornamento degli atti del catasto
1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unita' immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di variazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. L'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, verificata la sussistenza dei requisiti di ruralita' di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convalida l'autocertificazione, attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unita' immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unita' aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attivita' agricola.
3. Il mancato riconoscimento, a ciascuna unita' immobiliare urbana, dell'attribuzione della categoria catastale richiesta e' adottato con provvedimento motivato, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento e' impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 4, l'Agenzia del territorio procede ad effettuare l'accertamento con le modalita' previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto.
Art. 6
Disposizioni particolari per i catasti gestiti
dalle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Nei territori in cui il catasto e' gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 7, comma 2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'Agenzia del territorio sono svolte dalle medesime province.
2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano in quanto applicabili.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2011